Statuto Associazione Gassho
Art.1 – E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Gassho per la pratica dello Shiatsu ed il benessere fisico e mentale”, con sede in Pavia Via Paolo Frisi 1 ed è retta dal presente Statuto.
Art.2 – L’Associazione ha scopo di divulgare la pratica dello Shiatsu ed analoghe pratiche per il riequilibrio fisico e mentale.
Art.3 – L’Associazione non ha scopi di lucro, gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sociali. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto fondi, riserve o capitali salvo che questo sia imposto per legge.
Art.4 – L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai Soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.5 – L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da Essa assunte non siano totalmente estinte.
Art.6 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate dai Soci, dai beni acquistati o comunque pervenuti da privati od enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti.
Art.7 – Gli associati si distinguono in : Soci Sostenitori e Soci Ordinari. I Soci Sostenitori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; i Soci Ordinari sono tutti gli altri associati. Annualmente in sede di approvazione del bilancio sociale tutti i Soci determinano la quota associativa di Socio Ordinario e la quota associativa di Socio Sostenitore. Il pagamento della quota Socio Ordinario permette la partecipazione all’attività dell’Assemblea dei Soci. Il pagamento della quota Socio Sostenitore attribuisce la carica di membro del Consiglio Direttivo.
Art.8 – Gli associati cessano di appartenere all’Associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione.
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Il recesso si ha quando l’associato presenta formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo a seguito dell’accettazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo e comunque non prima dello scadere dell’anno in corso.
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L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.
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L’associato viene escluso quando:
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sia inadempiente nel pagamento della quota associativa per l’anno sociale in corso ed ha effetto con la fine dell’anno sociale stesso.
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sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti
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siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato.
Art.9 – Sono Organi dell’Associazione:
Art.10 – L’Assemblea è la riunione collegiale dei soci Sostenitori ed Ordinari. All’Assemblea sono demandate le decisioni concernenti le quote associative, l’approvazione del bilancio economico e finanziario nonché quanto portato all’attenzione dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo o da Soci. L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’esercizio sociale ha termine il 31 Dicembre di ogni anno. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta dei due terzi degli associati.
Art.11 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed ha la rappresentanza legale della Associazione. Il Presidente su espresso mandato del Consiglio Direttivo potrà aprire conti correnti, eseguire pagamenti ( in tutte le forme previste dalla legge e dai regolamenti bancari ) ed operare nel limite dell’eventuale fido concesso per nome e conto dell’Associazione.
Art.12 – Il VicePresidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica per due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. Il VicePresidente, in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente rimane in carica per adempiere all’ordinaria amministrazione dell’Associazione e per convocare – entro un mese – il Consiglio Direttivo per l’elezione della carica vacante.
Art.13 – Il Consiglio direttivo è composto da:
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Il Presidente
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Il VicePresidente
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Il Segretario
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Il Tesoriere
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Da uno o più consiglieri
I Soci che hanno versato la quota di Socio Sostenitore per quanto previsto dall’Art.7 fanno automaticamente parte del Consiglio Direttivo pertanto Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tutta la vita dell’Associazione.
Art.14 – In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione delle pendenze dovrà essere devoluto, a seguito di delibera dell’Assemblea dei Soci, ad altra Associazione con finalità analoga od avente fini di pubblica utilità.
Art.15 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le Norme del Codice Civile in materia. |